| 03/03/2010 GIUDICE SPORTIVO |
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GARE DEL 28/02/2010 (Campionato) A CARICO DI SOCIETA' GARE DA DISPUTARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE Squalifica per una gara effettiva: TERLIZZI CALCIO All'arrivo della squadra avversaria propri componenti del servizio d'ordine assumevano un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei tesserati della sqadra ospite, ostacolando anche l'accesso ad alcuni dirigenti di quest'ultima. Nel corso della partita tali addetti alla sicurezza all'interno del recinto di gioco non svolgevano assolutamente il proprio ruolo ma si preoccupavano di intimidire i giocatori della squadra avversaria. Durante l'intervallo il custode dell'impianto apriva gli idranti e bagnava con fare antisportivo l'area di rigore che sarebbe stata occupata dalla difesa della squadra ospite, scatenando l'ira dei tifosi di quest'ultima. In tali frangenti i soggetti di cui sopra ed un dirigente non in distinta aizzavano la tifoseria ospite con gesti ed insulti, provocando momenti di forte tensione. I commissari di campo impedivano al custode di continuare la bagnatura e la calma veniva ristabilita grazie alla fattiva collaborazione del dirigente accompagnatore del Nardò. Uno dei citati addetti alla security provocava all'uscita dal campo due giocatori espulsi della squadra avversaria e, invitato dal commissario di campo ad uscire dal recinto di gioco, si rifiutava di ottemperare. Al 45' del secondo tempo - mentre era in corso un assembramento tra i calciatori delle due società, il medesimo addetto entrava sul terreno di gioco creando ulteriori tensioni e, invitato nuovamente dal commissario di campo ad allontanarsi, rivolgeva al suo indirizzo espressioni ingiuriose. A fine gara i menzionati addetti alla security unitamente ad altri soggetti estranei entrati grazie all'improvvisa apertura dei cancelli di accesso al terreno di gioco, partecipavano ad alcune risse tra tesserati di entrambe le società nell'ambito delle quali avevano luogo ripetuti strattonamenti e spintonamenti. I medesimi soggetti estranei proferivano insulti e minacce di ogni tipo nei confronti dei tesserati ospiti i quali raggiungevano a fatica gli spogliatoi e lasciavano l'impianto scortati dai carabinieri. (SOCIETA' SOGGETTA A PLURIME RECIDIVE SANZIONE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON EFFETTO IMMEDIATO) AMMENDE € 500 NARDO' CALCIO Provocati dal comportamento antisportivo del custode dell'impianto i tifosi scuotevano violentemente la rete di recinzione danneggiando sette paletti di sostegno. € 400 A. TOMA MAGLIE A fine gara propri tifosi pronunciavano espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro nella zona limitrofa agli spogliatoi. (1° RECIDIVA) € 400 ATLETICO TRICASE Per lancio di due bottiglie piene d'acqua senza conseguenze. (1°RECIDIVA) € 200 FORTIS TRANI Propri tifosi proiettavano ripetutamente sul volto dei giocatori della squadra avversaria un raggio laser. A CARICO DI ALLENATORI Squalifica fino al 11/03/2010 ZITO MATTEO (Lucera Calcio) CATALANO LORENZO (Real Altamura) A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO Squalifica per due gare effettive TRAVERSA MARTINO (Real Altamura)
SERRI LEONARDO (Victoria Locorotondo) Squalifica per una gara effettiva CESARI GIAMPIERO (Atletico Tricase) GIANNUZZI MATTEO (Atletico Tricase) PATRUNO PASQUALE (Audace Cerignola) CALASSO GABRIELE (Copertino) DI MAGGIO MATTEO (Lucera Calcio) DI RITO NICOLAS (Nardo Calcio) MONTALDI ANIBAL DANIEL (Nardo Calcio) NON ESPULSI DAL CAMPO Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr) TOMMASI DAVIDE (A. Toma Maglie) Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (VIII infr) PATRUNO ANTONIO (A. Stefanizzi Sogliano) TURI NICOLA (Massafra) ROSELLI NICOLA (Terlizzi Calcio) Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr) PORTALURI COSIMO (A. Toma Maglie) PICCIARIELLO ANGELO (Atletico Corato) TARANTINO ANTONIO (Audace Cerignola) MAZZONE FABIO (Bisceglie) PISCOPO MAURIZIO (Fortis Trani) CATALDO DAVIDE (Liberty Molfetta) Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e del rag. Giacomo LATTANZI (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione dell’1 Marzo 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti: Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO - A. TOMA MAGLIE del 14 Febbraio 2010. Reclamo della U.S.D. LUCERA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia. - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; - rilevato che dagli atti ufficiali è risultata una reiterazione della presenza di estranei dinanzi agli spogliatoi non solo nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo, ma anche a fine gara, per cui adeguata si appalesa l’ammenda di € 300,00 inflitta dal primo giudice, sanzione che non merita modifica alcuna e che viene condivisa da questa Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. LUCERA CALCIO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante. |










